Page 19 - Rvista 15-2
P. 19

 ussi in seno alle aziende sani- tarie e ha deciso di effettuare la medesima operazione di riuni cazione dei due  ussi in seno all’Osservatorio sulla gestione del Rischio Clini- co presso il Ministero della Salute – Direzione della Programmazione Sanitaria, nonché di far con uire presso l’Osservatorio ministeriale an- che le informazioni inerenti la Farmacovigilanza, gestite dall’A.I.F.A., e la Dispositivo Vigilanza, gestite dalla Dire- zione dei Dispositivi Medici del Ministero.
Parallelamente a questi eventi, poi, è stato nominato in Commissione Affari Sociali della Camera il nuovo relatore del DDL “in materia di responsabilità professionale del personale sanitario” (On. Federico Gelli*) che ha dichiarato essere sua intenzione lavorare su un testo base già disponibile in modo da pervenire alla formulazione di un testo condiviso entro la  ne dell’anno. è curioso rilevare che, al netto di altre previsioni, il testo base in questione propone, a propria volta, alcuni dei capisaldi del lavoro della Commissione Ministeriale.
In specie:
- Riguardo alla colpa sanitaria e i pro li penali proponendo una modi ca del Codice Penale con l’aggiunta di un articolo 590- ter: “(Morte o lesioni come con- seguenze di condotta colposa in ambito medico e sanitario). L’esercente la professione me- dica o sanitaria che in pre- senza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione persona- le del paziente è punibile solo in caso di colpa grave o dolo.
Ai sensi del presente articolo, la colpa sussiste quando l’azione o l’omissione dell’esercente la professione medica o sanitaria, inosservante delle buone prati- che e delle regole dell’arte, crei un rischio irragionevole e inescusabile per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento”.
- Riguardo alla responsabilità civileperdanniapersonede- rivanti da comportamenti sani- tari colposi, veri catisi in una struttura sanitaria pubblica o privata, sia posta a carico della struttura stessa, inclusa ogni tipo di prestazione sanitaria e- seguita all’interno della struttu-
aggiornamento legislativo
On. Federico Gelli, relatore del disegno di legge sulla responsabilità professionale.
19


































































































   17   18   19   20   21