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approfoNdimeNti
C. Ride nire, di conseguenza, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
D.Prevedere che:
1. la valutazione nale del medico in formazione spe- cialistica resta di com- petenza della scuola di specializzazione, tenendo conto delle valutazioni for- mulate nelle strutture ove ha avuto luogo la formazione pratica;
2. l’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale comporta, distin- tamente per ogni disciplina specialistica, la graduale as- sunzione, no alla completa autonomia, nell’ultimo anno del corso, delle responsabilità assistenziali, secondo gli obi- ettivi de niti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le peculiarità cliniche di ciascuna disciplina; protocolli d’intesa tra Regione ed università che disciplinano le modalità di frequenza del corso, lo svolgimento presso la sede universitaria per la parte teorica e presso l’università stessa od un’azienda che fac- cia parte della rete formativa regionale di cui all’articolo 35 e ss. del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e s.m., o presso aziende facenti parte della suddetta rete formativa presenti nella stessa Regione anche nell’ambito degli studi della Pediatria di libera scelta, per la parte pratica;
3. le nuove disposizioni si ap- plicano anche ai medici in formazione alla data di en- trata in vigore del decreto delegato, con le modalità ivi de nite.
E. L’adeguamento della disciplina della formazione speci ca in medicina generale, prevista dal D.Lgs 368/1999 e s.m.i., ai principi dell’art. 1 del D.Lgs 158/2012 convertito con m.e i. dalla legge 189/2012 relativamente in particolare all’individuazione, nell’ambito del riordino della assistenza territoriale, di una rete formativa territoriale per la Medicina Generale e allo svolgimento in essa delle attività professionalizzanti del medico di medicina generale in formazione, così come previsto dall’art. 1 comma 5 della suddetta Legge, prevedendo la de nizione dei contenuti organizzativi ed economici nell’aCN della Medicina Generale;
F. Disciplinare per i medici dipendenti del SSN:
1. con riferimento allo sviluppo
della carriera e la graduazione delle funzioni professionali e gestionali:
a) la valorizzazione della pe-
culiarità del lavoro medico all’interno del SSN attra- verso il riconoscimento della pari dignità dei ruoli che fanno riferimento alla competenza professionale rispetto ai ruoli gestionali;
b) caratterizzazione della di- rezione di struttura in senso di Governo clinico della struttura stessa con re- sponsabilità di organizzazi- one delle risorse (umane e strumentali assegnate) mi- rate all’ef cienza clinica ed all’ef cacia delle cure;
c) responsabilità nella for- mazione del personale e nell’implementazione di linee guida, protocolli e procedure;
2. con riferimento ai criteri e le modalità di valutazione dei professionisti:
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