Page 12 - Rvista 15-2
P. 12
responsabilità professionale
non bastasse, in molte aziende sanitarie non viene rispettato il diritto dei medici a usufruire delle pause e dei periodi di riposo, impedendo loro il recupero delle energie psico siche e accrescendo di conseguenza il rischio clinico.
La “medicina difensiva” è la prima reazione del medico al rischio di contenzioso sanitario e determina l’aumento dei costi del Servizio sanitario nazionale con un danno enorme che attualmente si ritiene arrivi a pesare sui contribuenti per 10-13 miliardi di euro ogni anno.
Contrariamente a quanto co- munemente si ritenga, i medici non possono neanche impartire
disposizioni dirette al personale infermieristico, poiché la legge stabilisce che gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria oste- trica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e sal- vaguardia della salute individuale e collettiva. Detta autonomia ha inciso negativamente sulla dire- zione unitaria dell’équipe, prece- dentemente attribuita al primario o direttore del reparto o servizio. Inoltre, la mancata de nizione dell’atto medico e i comporta- menti ambigui assunti dagli asses- sori alla salute di alcune regioni contribuiscono ad alimentare i con itti di competenze fra medici e professioni sanitarie.
In capo a ogni medico, come per ogni altro cittadino, incombe la re- sponsabilità del proprio operato, tuttavia, in caso di contenzioso sul medico grava l’onere di provare la propria diligenza e non, come ci si aspetterebbe, che debba es- sere il danneggiato a provare la colpa del medico. I medici non comprendono perché possano essere chiamati a difendersi senza che venga preliminarmente iden- ti cato o almeno ipotizzato il loro errore. La medicina non è una scien- za esatta e non è concepibile che ad ogni prestazione medica debba corrispondere un risultato bene co e in linea con le aspettative del cit- tadino/paziente.
Un particolare problema all’in- terno della questione della re- sponsabilità professionale è co- stituito dai medici dipendenti, la cui obbligazione nei confronti del paziente viene considerata di natura contrattuale, ancorché fon- data su quello che è stato de ni- to dalla giurisprudenza come “contatto sociale”, vale a dire, il rapporto che si instaura tra il cit-
12