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tadino/paziente che si rivolge ad una struttura sanitaria ed il pro- fessionista dipendente da detta struttura. In tal modo, i medici dipendenti, pur non avendo alcu- na possibilità di intervenire nella gestione dell’azienda, rispondono penalmente e civilmente degli er- rori anche in presenza di carenze e disfunzioni della struttura.
In una situazione così controversa il Governo ha pensato bene di in- trodurre l’assicurazione obbliga- toria per i medici, attraverso una legge che contiene una palese contraddizione, poiché obbliga i medici ad assicurarsi e nello stes- so tempo non obbliga le compa- gnie assicurative ad assicurarli con polizze che li tutelino realmente. In tal modo lascia i professionisti in balia di un avido mercato as- sicurativo che offre solo polizze basate sulla formula del “claims made”.
Per cercare delle soluzioni ad un problema così complesso è im- portante fare chiarezza sul fatto che in campo sanitario, nel quale lo Stato e le Regioni hanno un ruo- lo concorrente, la questione della responsabilità sanitaria inevitabil- mente debba ricadere in primo luogo sullo Stato. Occorre rico- noscere che la responsabilità nella società contemporanea equivale alla distribuzione e attribuzione sociale dei rischi tipici delle at- tività socialmente accettate, per- ché necessarie utili e socialmente ammesse. Di conseguenza, i rischi tipici della sanità ordinariamente non possono essere posti a carico dei singoli sanitari.
Fermo restando che i medici sono aperti a tutti i contributi che pos- sono concorrere alla soluzione di questo complesso proble- ma, ritengono che gli interventi dovrebbero muoversi secondo le seguenti direttive.
Per quanto riguarda i medici
dipendenti del Servizio sanitario nazionale, così come i rischi tipici dell’attività d’impresa vengono sopportati dall’imprenditore, pa- rimenti lo Stato dovrebbe farsi carico degli errori che si veri cano nelle Aziende sanitarie, salvo ri- valersi in via amministrativa su chi ha commesso l’errore, in caso di provata inosservanza delle norme.
L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità dei medici libe- ro-professionisti dovrebbe poter usufruire di una disciplina rappor- tabile a quella dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria dovrebbe essere indennizzato sulla base di speci che tabelle di cui agli arti- coli 138 e 139 del decreto legi- slativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste (L. 189/2012, art.3, c.3).
responsabilità professionale
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